La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario, perché oggetto del suo studio è un aspetto della vita sociale, a sua volta, unitario: il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso.
La rilevanza sociale di codesto fenomeno ha importato e importa l’intervento del legislatore nazionale, a vari livelli, e coinvolge, in numerose ipotesi, l’attività della pubblica amministrazione.
Il diritto ecclesiastico, perciò, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che abbia come oggetto lo studio di un ordinamento confessionale (per l’appunto, del diritto prodotto da una Ecclesia), riguarda uno degli aspetti dell’ordinamento statale.
Per tal ragione, qualche autore ha ritenuto di specificare la formula proponendo quella di diritto ecclesiastico civile, in modo da indicare senza equivoci che oggetto della disciplina è il diritto dello Stato e non quello di un ordinamento confessionale.
Ma gli equivoci sono stati superati da quando è stato abbandonato il criterio monista, seguito dalla scuola storica, implicante lo studio unitario delle norme dello Stato e di quelle della Chiesa cattolica, l’istituzione religiosa più importante del nostro paese.
La disciplina del fenomeno sociale religioso importa che le norme del diritto ecclesiastico civile riguardino le confessioni religiose, quali che esse siano, non ché i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali confessioni ovvero in quanto non professino alcuna religione.
Il diritto ecclesiastico, però, no n è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, perché, in non poche occasioni, le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano ad un ordinamento confessionale o presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento confessionale.
Perciò, lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso; un diritto che, se è di ......
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